In caso di costruzione o ristrutturazione che comporti la modifica degli spazi interni dell'unità immobiliare è necessario dotarsi di titolo edilizio per non incorrere in sanzioni. Il nostro studio offre le proprie competenze per la presentazione del progetto municipale previsto dal D.P.R. 380/2001 con le seguenti prestazioni:
RIFLESSIONI
Ci dilettiamo con la ristrutturazione di ville ma anche di piccoli appartamenti.
E ci divertiamo davvero perché questo è un settore in cui in primo luogo abbiamo l’opportunità di entrare in contatto con il lato umano che nelle grandi opere è assente, ma anche perché in questi piccoli cantieri troviamo la possibilità di sperimentare un design o una particolare soluzione tecnica che potrà poi trovare applicazione in larga scala. In questi cantieri nascono squisite disquisizioni di natura sociale e psicologica che arretrano in secondo piano gli aspetti tecnici delle soluzioni proposte: ogni progetto quindi non è la mera applicazione di un metodo perché si cerca di calzare le soluzioni tecniche ad una cultura ed un modus vivendi propri della famiglia che abiterà quella casa e dunque due famiglie con due case identiche ci troveranno ad affrontare il progetto con due approcci diversi e due soluzioni finali che potrebbero anche essere del tutto contrapposte.
Il DPR 380/2001 elenca i lavori di:
Per ognuno di questi interventi è necessario attenersi alle disposizioni legislative in materia di autorizzazione per l'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici: le comunicazioni, le istanze e le autorizzazioni vanno sempre inoltrate allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune, che «costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte».
Il D.Lgs 222-2016 Tab A Sez. II elenca, per ognuno degli Interventi Edilizi sopra elencati, i regimi amministrativi cui sono sottoposti: ad esempio, la manutenzione ordinaria degli immobili si prefigura come attività di edilizia libera, pertanto non è necessario comunicare alcunché al Comune. Questo tipo di interventi non beneficia della detrazione fiscale dall'IRPEF se presentati dal singolo proprietario, mentre sono detraibili in caso di lavori condominiali: in questo caso è opportuno inviare al Comune una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) in carta libera.
Gli interventi di manutenzione straordinaria leggera, che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso, sono soggette alla presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata da un professionista iscritto all'Albo (CILA), mentre quelli di manutenzione straordinaria pesante, che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell’edificio, sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), una pratica più complessa rispetto alla precedente. In entrambi i casi i lavori possono iniziare immediatamente dopo la protocollazione in Comune.
Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia valgono le stesse considerazioni viste per la manutenzione straordinaria, a seconda che si tratti di intervento definito "leggero" o "pesante".
Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le urbanizzazioni sono soggette a Permesso di Costruire mentre le relative varianti in corso d'opera o a fine lavori sono sempre soggette almeno a SCIA.
Ognuna di queste pratiche ha un costo di segreteria che dovrà essere pagato alla Tesoreria Comunale con tariffe variabili secondo le decisioni della giunta comunale.